È possibile fruire del Superbonus al 110 per cento anche nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso, purché la funzione post-lavori sia quella abitativa e sempre che nel provvedimento amministrativo con cui è stato dato il via libera all'intervento risulti chiaramente tale cambio. Ovviamente, l'immobile deve ricadere in una delle categorie catastali ammesse alla maxi-detrazione.
Ragionamento che vale anche se le spese da detrarre nella misura del 110 per cento riguardano interventi volti alla riduzione del rischio sismico. A dirlo è l'Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 538 del 2020. Ciò viene desunto dalla circolare dell'amministrazione finanziaria dell'8 luglio 2020, che contiene un riferimento alla trasformazione di un fienile in abitazione.
Attenzione va prestata all'autonomia degli interventi
Bisogna inoltre prestare attenzione al concetto di autonomia degli interventi. Nel caso prospettato dal contribuente vengono pianificati interventi riconducibili al bonus facciate ed altri agevolabili con il sismabonus. Le Entrate ricordano che gli interventi sui prospetti che sono di completamento rispetto ai lavori antisismici non possono essere considerati autonomi e quindi, anche rispettandone i requisiti, non possono rientrare tra quelli agevolabili con il bonus facciate.
«Ai fini della fruizione di entrambe le agevolazioni - scrive l'Agenzia delle Entrate -, sarà dunque onere dell'Istante fornire adeguata dimostrazione dell'autonomia degli interventi in questione, contabilizzare distintamente le spese riconducibili ad ognuno degli interventi ed effettuare ogni altro adempimento richiesto».
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